Lattiero caseario

I vincoli e gli obblighi per gli operatori del settore sono regolati dal Reg. (UE) 1308/2013 e dal Reg. di Esecuzione (UE) n.1097/2014.

In base alle regole vigenti, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi e riferito al tenore effettivo di materie grasse, consegnato il mese precedente da parte dei produttori di latte vaccino ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio.

Con D.L. 27/2019 convertito con modificazioni dalla  Legge 44/2019, il sistema ha ricevuto numerose innovazioni.

Il D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli,  concernente  le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino e il D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  concernente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino regolano le competenze delle Regioni, di seguito sinteticamente riassunte:

  • riconoscimento dei primi acquirenti e aggiornamento dell’Albo acquirenti sul sito del SIAN sul sito https://www.sian.it/lattepubb/alboacquirenti.do;
  • controllo a campione sulle dichiarazioni di consegna e vendita diretta, attraverso verifiche amministrative e sopralluoghi, sia in corso che al termine della campagna.

Tutti gli adempimenti per gli operatori del settore  devono essere espletati tramite il SIAN e secondo le modalità stabilite dalla Circolare Agea n. 0053456 del 11/07/2023.

Tutti i soggetti interessati dagli adempimenti in questione devono essere registrati nell'anagrafe del SIAN, per il tramite delle competenti Amministrazioni regionali, alle quali va presentata apposita richiesta. Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono presentare richiesta  di registrazione all'anagrafe del SIAN alla Regione dove risulta ubicata la propria sede legale.

Le aziende che producono sia latte bovino che latte ovicaprino hanno due distinti codici identificativi, ma accedono al SIAN con un’unica utenza.
I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sia di latte bovino che di latte ovicaprino hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l’utenza loro assegnata.
I primi acquirenti, sia di latte bovino che di latte ovicaprino, che siano anche fabbricanti possono presentare le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.

La domanda tesa ad ottenere il riconoscimento quale primo acquirente deve essere firmata digitalmente,   a pena inammissibilità, e deve essere inoltrata alla Regione solo ed esclusivamente via PEC, a pena irricevibilità, allegando la ricevuta di pagamento della marca da bollo di €16  all’indirizzo produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it attraverso l’Applicativo Latte pubblicato su questa pagina e seguendo le istruzioni denominate "Manuale applicativo - Riconoscimento primo acquirente - domanda telematica".

La domanda tesa ad ottenere le credenziali di accesso al SIAN per fabbricanti e piccoli produttori deve essere firmata digitalmente e inoltrata alla Regione esclusivamente attraverso il medesimo Applicativo Latte, selezionando l'apposita funzione.

All'Applicativo Latte si accede attraverso la Sezione "Modulistica".

  • Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27

  • Dichiarazioni obbligatorie settore latte bovino – Dichiarazioni di fine periodo 2021/2022.

  • D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino. D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell’articolo 3 del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino. D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023 modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell’articolo 3 del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino.

  • Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino - annualità 2023